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Nuovo statuto 2017
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Statuto precedente
(«Atene e Roma», N.S.
XXIV, fasc. 3-4, 1979) ART. 1. - È
costituita, con sede centrale e legale in Firenze, una
Associazione Italiana di Cultura Classica «Atene e Roma»
(AICC). Nei capoluoghi di provincia e in altri centri di
cultura potrà aver sede una delegazione dell'AICC. La
rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente,
eletto dal Consiglio direttivo. ART. 2. -
L'Associazione ha lo scopo di raccogliere in sodalizio tutti
gli Italiani che sentono l'esigenza attuale di coltivare le
discipline umanistiche per una comune opera di cultura e di
suscitare ed estendere l'interesse per una più diretta
conoscenza dell'antica civiltà. ART. 3. - Per
raggiungere gli scopi sociali essa si propone di: a) organizzare la
lettura e il commento delle maggiori opere delle letterature
classiche; b) istituire corsi di
lezioni e conferenze per illustrare i vari aspetti del mondo
classico, valendosi anche della collaborazione di eventuali
Enti associati;
ART. 4. -
L'Associazione potrà essere sciolta soltanto con
deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci secondo le
norme dettate dalla legge e dal presente statuto. In
mancanza di deliberazione dell'Assemblea, si intenderà
prorogata tacitamente di anno in anno.
PATRIMONIO ART. 5. - Il
patrimonio dell'Associazione, la quale non ha fini di lucro,
è costituito:
SOCI ART. 6. - Chi intenda
essere ammesso in qualità di socio dell'Associazione
Italiana di Cultura Classica, deve presentare domanda,
indicando la categoria prescelta. All'atto della
presentazione della domanda, deve riconoscere ed accettare
il presente statuto. ART. 7. -
L'ammissione all'AICC nella qualità di Socio può essere
concessa a chiunque ne sia ritenuto idoneo per moralità e
capacità. La qualità di Socio può essere attribuita anche ad
Enti e Associazioni. ART. 8. - I Soci si
distinguono nelle seguenti categorie: a) Socio ordinario; b) Socio sostenitore; c) Socio benemerito; d) Socio studente. I Soci delle prime
due categorie dovranno versare una tassa annua, il cui
importo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono soci
benemeriti le persone o gli Enti che con sovvenzioni o con
altri mezzi contribuiscano - in modo, a giudizio del
Consiglio Direttivo, rilevante - al conseguimento delle
finalità dell'Associazione. I soci studenti godono di una
quota ridotta. ART. 9. - I Soci
ricevono gratuitamente la Rassegna «Atene e Roma» e
partecipano a tutte le attività dell'Associazione. Ai Soci
sostenitori e ai Soci benemeriti saranno date gratuitamente
le pubblicazioni eventualmente edite a cura dell'AICC: ai
Soci ordinari e ai Soci studenti sarà concesso uno sconto
determinato dal Consiglio Direttivo. ART. 10. - Il Socio
ordinario o sostenitore che intenda dimettersi dovrà
informarne il Consiglio Direttivo non oltre il 15 novembre
dell'anno in corso. In mancanza, il Socio rimarrà obbligato
per tutta l'annualità successiva. La qualità di Socio si
perde inoltre per insolvenza o per gravi motivi accertati
dal Consiglio Direttivo. La radiazione o le dimissioni
importano immediata decadenza da ogni diritto comunque
acquisito dal Socio.
ORGANIZZAZIONE E
AMMINISTRAZIONE ART. 11. - Organo
deliberante dell'AICC è l'Assemblea Generale in adunanza
ordinaria o straordinaria, cui hanno diritto di partecipare
tutti i Soci ad assoluta parità di voti. Gli Enti ed
Associazioni, che siano soci, partecipano col proprio legale
rappresentante o con la persona da esso delegata.
L'Assemblea elegge tra i Soci un Consiglio Direttivo,
composto di undici membri. ART. 12. - Il
Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un
Segretario generale ed un Tesoriere. Le cariche sono a
titolo gratuito. Il Segretario generale cura l'archivio
dell'Associazione, il Tesoriere la custodia del patrimonio e
il rendimento dei conti. Il Presidente e il Segretario
generale sono rispettivamente anche Presidente e Segretario
dell'Assemblea dei Soci. ART. 13. - Il
Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno per l'esame
delle attività e della gestione e può essere convocato dal
Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o su
richiesta di cinque componenti. Il Consiglio delibera a
maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del
Presidente. ART. 14. - Il
Consiglio si intende legalmente adunato con la presenza di
almeno sette dei suoi componenti; in caso di assenza dei
Presidente, sarà presieduto dal Consigliere presente più
anziano. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi
componenti possono essere rieletti. ART. 15. - Per le
riunioni del Consiglio viene, a cura del Presidente,
compilato ordine del giorno che sarà comunicato almeno
ventiquattr'ore prima dell'adunanza, e, al termine di essa,
sarà redatto, a cura del Segretario, processo verbale da
sottoporre alla firma dei Consiglieri alla riunione
successiva. ART. 16. - La
rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al
Presidente. In caso di suo impedimento, al Segretario
generale e al Tesoriere congiuntamente. La firma del
Presidente o quella dei Consiglieri che lo sostituiscono
dovrà essere preceduta dalla denominazione sociale. Le
operazioni contabili di cassa (pagamenti, riscossioni, ecc.)
dovranno essere sempre deliberate preventivamente dal
Consiglio Direttivo che potrà però delegare tale facoltà
congiuntamente al Presidente ed al Tesoriere. ART. 17. -
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata, nella sede
sociale o altrove, dal Presidente annualmente entro il mese
di maggio per l'approvazione del bilancio e dei conti
preventivi e consuntivi e negli altri casi previsti dalla
legge; la straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno
il Consiglio o quando questo ne abbia richiesta da almeno un
quarto dei Soci. Gli atti di ordinaria amministrazione sono
di competenza del Consiglio Direttivo. Gli atti eccedenti la
ordinaria amministrazione sono di competenza esclusiva
dell'Assemblea, tranne che questa non abbia delegato il
Consiglio. A giudizio
insindacabile del Consiglio, la convocazione ordinaria o
straordinaria dell'Assemblea potrà essere sostituita da
referendum tra i Soci. A tal fine, il Presidente renderà
note ai Soci le proposte e le questioni relative all'ordine
del giorno. Nel termine indicato nell'avviso di convocazione
i Soci comunicheranno il loro voto sugli argomenti all'or
dine del giorno, per mezzo della scheda di votazione che
avranno ricevuta. Le schede non debitamente francate saranno
respinte. Scaduto il termine fissato per la risposta, il
Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, riconoscerà
o proclamerà l'esito delle votazioni: il Segretario farà
constare da apposito verbale le deliberazioni adottate. ART. 18. - Le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di
voti e col voto di almeno la metà degli associati o di loro
delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso del
referendum le proposte messe all'ordine del giorno si
intendono approvate se avranno ottenuto la maggioranza dei
votanti (schede pervenute al Consiglio). Nelle deliberazioni
di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano loro
responsabilità, rendimenti di conto o questioni inerenti a
gestioni da essi tenute, i componenti del Consiglio non
hanno voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e il
bilancio annuale vengono pubblicati nella Rassegna
dell'Associazione. ART. 19. - Per
modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, occorre
l'intervento (in Assemblea o al referendum) di un terzo dei
soci e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per
deliberare lo scioglimento della Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno due terzi dei Soci. Per le adunanze dell'Assemblea
vigono le stesse norme stabilite all'art. 15 per il
Consiglio. L'ordine del giorno dell'Assemblea includerà le
eventuali richieste o proposte dei Soci. ART. 20. -
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude col 31
marzo di ciascun anno; l'anno sociale col 31 dicembre. ART. 21. - In caso di
scioglimento dell'Associazione, salvo diversa deliberazione
dell'Assemblea, l'attivo netto sarà ripartito tra i Soci
nella esatta proporzione delle quote da ciascuno di essi
versate.
DELEGAZIONI
PROVINCIALI O LOCALI ART. 22. - Le
delegazioni provinciali o locali saranno istituite dal
Consiglio Direttivo, che delegherà un socio a organizzarle e
dirigerle finché, raggiunto un minimo di dieci iscritti,
questi si costituiscano in Assemblea locale ed eleggano un
loro Presidente. Le delegazioni hanno
autonomia amministrativa nei limiti previsti dal
Regolamento. Nelle Regioni a
statuto speciale previste dall'art. 116 della Costituzione
della Repubblica potranno aversi Associazioni regionali di
cultura classica che sieno membri dell'AICC e ne riconoscano
lo Statuto, con particolare riguardo agli artt. 2, 6, 7, 8,
9 e 10.
ATTI E PUBBLICAZIONI ART. 23. - L'AICC
pubblica una «Rassegna dell'Associazione Italiana di Cultura
Classica» che darà notizia di tutte le attività scientifiche
e organizzative. Essa sarà diretta da uno o più Soci
designati dal Consiglio Direttivo. La stampa e la
pubblicazione della Rassegna ed eventualmente di opere
scientifiche o divulgative sarà affidata a un Editore
particolarmente idoneo con il quale il Presidente, sentito
il Consiglio Direttivo, stipulerà apposito contratto. ART. 24. - Per tutto
quanto non contemplato nel presente statuto si richiamano le
disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, Capo II del
Codice Civile vigente. ART. 25. - Il Consiglio Direttivo è autorizzato a formulare un regolamento per l'attuazione del presente statuto.
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