Siena
AICC - SIENA
Statuto


Statuto dell'Associazione Italiana di Cultura Classica "Atene e Roma"

 

Nuovo statuto 2017

 

****

 

Statuto precedente

 

(«Atene e Roma», N.S. XXIV, fasc. 3-4, 1979)

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - RAPPRESENTANZA

ART. 1. - È costituita, con sede centrale e legale in Firenze, una Associazione Italiana di Cultura Classica «Atene e Roma» (AICC). Nei capoluoghi di provincia e in altri centri di cultura potrà aver sede una delegazione dell'AICC. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente, eletto dal Consiglio direttivo.

ART. 2. - L'Associazione ha lo scopo di raccogliere in sodalizio tutti gli Italiani che sentono l'esigenza attuale di coltivare le discipline umanistiche per una comune opera di cultura e di suscitare ed estendere l'interesse per una più diretta conoscenza dell'antica civiltà.

ART. 3. - Per raggiungere gli scopi sociali essa si propone di:

a) organizzare la lettura e il commento delle maggiori opere delle letterature classiche;

b) istituire corsi di lezioni e conferenze per illustrare i vari aspetti del mondo classico, valendosi anche della collaborazione di eventuali Enti associati;


c) promuovere la conoscenza diretta delle opere della civiltà antica con visite e illustrazioni di Musei, Monumenti e Scavi;


d) incoraggiare con premi, concorsi e ogni altro mezzo utile lo studio e la ricerca nel campo delle discipline classiche;


e) suscitare il pubblico interesse intorno a quelle esplorazioni e ricerche di carattere storico e archeologico che investono i maggiori problemi della storia della civiltà italica, cooperando a tal fine con le Soprintendenze e con gli organi competenti;


f) contribuire a formare una più vigile coscienza per la tutela del patrimonio storico;


g) prendere viva parte ai problemi dell'istruzione classica collaborando con gli organi dirigenti e facendo assegnamento sulla cooperazione e sull'esperienza dei docenti di ogni ordine di scuola;


h) dare notizie precise e documentate su studi e ricerche di interesse letterario, storico e archeologico;


i) facilitare, particolarmente nei centri ove non esistono pubbliche raccolte, la informazione bibliografica e la diffusione di opere essenziali alla conoscenza della civiltà antica;


l) organizzare convegni generali e parziali dell'Associazione che rispondano ai particolari fini programmatici del sodalizio stabilendo anche relazioni con istituti esteri aventi analoghe finalità.

ART. 4. - L'Associazione potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci secondo le norme dettate dalla legge e dal presente statuto. In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, si intenderà prorogata tacitamente di anno in anno.


PATRIMONIO

ART. 5. - Il patrimonio dell'Associazione, la quale non ha fini di lucro, è costituito:


a) dalle quote dei soci;


b) dalle cose mobili, immobili e dai diritti da chiunque lasciati o donati;


c) dalle elargizioni, sussidi e sovvenzioni concessi dallo Stato o da Enti pubblici;


d) dagli interessi sul capitale e sul fondo di riserva, qualora l'Assemblea riterrà costituirne uno;


e) da tutto quanto l'Associazione acquisterà a qualsiasi titolo, biblioteche comprese.


SOCI

ART. 6. - Chi intenda essere ammesso in qualità di socio dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, deve presentare domanda, indicando la categoria prescelta. All'atto della presentazione della domanda, deve riconoscere ed accettare il presente statuto.

ART. 7. - L'ammissione all'AICC nella qualità di Socio può essere concessa a chiunque ne sia ritenuto idoneo per moralità e capacità. La qualità di Socio può essere attribuita anche ad Enti e Associazioni.

ART. 8. - I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Socio ordinario;

b) Socio sostenitore;

c) Socio benemerito;

d) Socio studente.

I Soci delle prime due categorie dovranno versare una tassa annua, il cui importo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono soci benemeriti le persone o gli Enti che con sovvenzioni o con altri mezzi contribuiscano - in modo, a giudizio del Consiglio Direttivo, rilevante - al conseguimento delle finalità dell'Associazione. I soci studenti godono di una quota ridotta.

ART. 9. - I Soci ricevono gratuitamente la Rassegna «Atene e Roma» e partecipano a tutte le attività dell'Associazione. Ai Soci sostenitori e ai Soci benemeriti saranno date gratuitamente le pubblicazioni eventualmente edite a cura dell'AICC: ai Soci ordinari e ai Soci studenti sarà concesso uno sconto determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10. - Il Socio ordinario o sostenitore che intenda dimettersi dovrà informarne il Consiglio Direttivo non oltre il 15 novembre dell'anno in corso. In mancanza, il Socio rimarrà obbligato per tutta l'annualità successiva. La qualità di Socio si perde inoltre per insolvenza o per gravi motivi accertati dal Consiglio Direttivo. La radiazione o le dimissioni importano immediata decadenza da ogni diritto comunque acquisito dal Socio.


ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

ART. 11. - Organo deliberante dell'AICC è l'Assemblea Generale in adunanza ordinaria o straordinaria, cui hanno diritto di partecipare tutti i Soci ad assoluta parità di voti. Gli Enti ed Associazioni, che siano soci, partecipano col proprio legale rappresentante o con la persona da esso delegata. L'Assemblea elegge tra i Soci un Consiglio Direttivo, composto di undici membri.

ART. 12. - Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Segretario generale ed un Tesoriere. Le cariche sono a titolo gratuito. Il Segretario generale cura l'archivio dell'Associazione, il Tesoriere la custodia del patrimonio e il rendimento dei conti. Il Presidente e il Segretario generale sono rispettivamente anche Presidente e Segretario dell'Assemblea dei Soci.

ART. 13. - Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno per l'esame delle attività e della gestione e può essere convocato dal Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o su richiesta di cinque componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del Presidente.

ART. 14. - Il Consiglio si intende legalmente adunato con la presenza di almeno sette dei suoi componenti; in caso di assenza dei Presidente, sarà presieduto dal Consigliere presente più anziano. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 15. - Per le riunioni del Consiglio viene, a cura del Presidente, compilato ordine del giorno che sarà comunicato almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza, e, al termine di essa, sarà redatto, a cura del Segretario, processo verbale da sottoporre alla firma dei Consiglieri alla riunione successiva.

ART. 16. - La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente. In caso di suo impedimento, al Segretario generale e al Tesoriere congiuntamente. La firma del Presidente o quella dei Consiglieri che lo sostituiscono dovrà essere preceduta dalla denominazione sociale. Le operazioni contabili di cassa (pagamenti, riscossioni, ecc.) dovranno essere sempre deliberate preventivamente dal Consiglio Direttivo che potrà però delegare tale facoltà congiuntamente al Presidente ed al Tesoriere.

ART. 17. - L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata, nella sede sociale o altrove, dal Presidente annualmente entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio e dei conti preventivi e consuntivi e negli altri casi previsti dalla legge; la straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio o quando questo ne abbia richiesta da almeno un quarto dei Soci. Gli atti di ordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo. Gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, tranne che questa non abbia delegato il Consiglio.

A giudizio insindacabile del Consiglio, la convocazione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea potrà essere sostituita da referendum tra i Soci. A tal fine, il Presidente renderà note ai Soci le proposte e le questioni relative all'ordine del giorno. Nel termine indicato nell'avviso di convocazione i Soci comunicheranno il loro voto sugli argomenti all'or dine del giorno, per mezzo della scheda di votazione che avranno ricevuta. Le schede non debitamente francate saranno respinte. Scaduto il termine fissato per la risposta, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, riconoscerà o proclamerà l'esito delle votazioni: il Segretario farà constare da apposito verbale le deliberazioni adottate.

ART. 18. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e col voto di almeno la metà degli associati o di loro delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso del referendum le proposte messe all'ordine del giorno si intendono approvate se avranno ottenuto la maggioranza dei votanti (schede pervenute al Consiglio). Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano loro responsabilità, rendimenti di conto o questioni inerenti a gestioni da essi tenute, i componenti del Consiglio non hanno voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e il bilancio annuale vengono pubblicati nella Rassegna dell'Associazione.

ART. 19. - Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, occorre l'intervento (in Assemblea o al referendum) di un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Per le adunanze dell'Assemblea vigono le stesse norme stabilite all'art. 15 per il Consiglio. L'ordine del giorno dell'Assemblea includerà le eventuali richieste o proposte dei Soci.

ART. 20. - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude col 31 marzo di ciascun anno; l'anno sociale col 31 dicembre.

ART. 21. - In caso di scioglimento dell'Associazione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, l'attivo netto sarà ripartito tra i Soci nella esatta proporzione delle quote da ciascuno di essi versate.


DELEGAZIONI PROVINCIALI O LOCALI

ART. 22. - Le delegazioni provinciali o locali saranno istituite dal Consiglio Direttivo, che delegherà un socio a organizzarle e dirigerle finché, raggiunto un minimo di dieci iscritti, questi si costituiscano in Assemblea locale ed eleggano un loro Presidente.

Le delegazioni hanno autonomia amministrativa nei limiti previsti dal Regolamento.

Nelle Regioni a statuto speciale previste dall'art. 116 della Costituzione della Repubblica potranno aversi Associazioni regionali di cultura classica che sieno membri dell'AICC e ne riconoscano lo Statuto, con particolare riguardo agli artt. 2, 6, 7, 8, 9 e 10.


ATTI E PUBBLICAZIONI

ART. 23. - L'AICC pubblica una «Rassegna dell'Associazione Italiana di Cultura Classica» che darà notizia di tutte le attività scientifiche e organizzative. Essa sarà diretta da uno o più Soci designati dal Consiglio Direttivo.

La stampa e la pubblicazione della Rassegna ed eventualmente di opere scientifiche o divulgative sarà affidata a un Editore particolarmente idoneo con il quale il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, stipulerà apposito contratto.

ART. 24. - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile vigente.

ART. 25. - Il Consiglio Direttivo è autorizzato a formulare un regolamento per l'attuazione del presente statuto.




top